Cosa comporta la registrazione su Deyla
La tua email serve solo per riconoscerti, e spedirti la password se la dimentichi.
Non riceverai posta indesiderata, il tuo indirizzo sarà nascosto e non commercializzato.
Di te si saprà solo quello che scrivi nei commenti se li lasci pubblici (vedi
preferenze)
Legge n. 675 del 31 dicembre 1996
Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 "Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali" (Testo aggiornato in base ai
seguenti decreti legislativi n. 467 del 28 dicembre 2001, n. 282 del 30 luglio
1999, n. 281 del 30 luglio 1999, n. 135 dell'11 maggio 1999, n. 51 del 26 febbraio
1999, n. 389 del 06 novembre 1998, n. 171 del 13 maggio 1998, n. 135 dello 08
maggio 1998, n. 255 del 28 luglio 1997, n. 123 del 09 maggio 1997)
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1. Finalita' e definizioni.
1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga
nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della
dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza
e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone
giuridiche e di ogni altro ente o associazione.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per "banca di dati", qualsiasi complesso di dati personali, ripartito
in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato
secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;
b) per "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni,
svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti
la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione,
la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione,
il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione
di dati;
c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona
fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili,
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale;
d) per "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono
le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento
di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
e) per "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti
dal titolare al trattamento di dati personali;
f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente
o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno
o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione
o consultazione;
i) per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento,
non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
l) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione
temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
m) per "Garante", l'autorità istituita ai sensi dell'articolo
30.
Art. 2. Ambito di applicazione.
1. La presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque
effettuato nel territorio dello Stato.
1-bis.1 La presente legge si applica anche al trattamento di dati
personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese
non appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, mezzi situati
nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici o comunque automatizzati,
salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione
europea.
1-ter.1 Nei casi di cui al comma 1-bis il titolare stabilito nel territorio
di un Paese non appartenente all'Unione europea deve designare ai fini dell'applicazione
della presente legge un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello
Stato.
1 Commi aggiunti dall'art. 1, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n.
467.